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Targhe straniere: il decreto sicurezza attua un vero e proprio giro di vite

12 Novembre 2018

Giro di vite sui furbastri delle targhe straniere. Cioè coloro che, pur residenti in Italia, immatricolano l’auto all’estero per non pagare il bollo italiano (soprattutto il superbollo) e l’assicurazione alle tariffe italiane; nei casi peggiori, approfittando di buchi legislativi e inefficienza amministrativa, non pagano nemmeno le multe e addirittura circolano senza alcuna copertura assicurativa, nemmeno estera. Targhe soprattutto svizzere, tedesche e dei paesi dell’est. Tattica adottata anche da molti stranieri irregolarmente presenti in Italia, per mimetizzarsi ancora meglio.

Un primo passo per contrastare questo problema è stato compiuto con la conversione in legge del D.L 113 del 4 ottobre 2018 meglio noto con il nome di “decreto sicurezza”.

Attualmente chi risiede in Italia può circolare fino a 12 mesi su un’auto con targa straniera (articolo 132 Codice della strada), poi in teoria il veicolo dovrebbe essere immatricolato nel nostro Paese o lasciare il territorio. Ma la multa da 84 a 335 euro, sempre ammesso che si venga fermati e identificati in modo certo, è infinitamente inferiore a ciò che si spenderebbe di superbollo e bollo se si fosse in regola, senza contare l’assicurazione.

Invece la nuova legge, nell’ipotesi di una sua approvazione definitiva alla Camera dei Deputati (ricordiamo che deve essere ancora votata da questo ramo del Parlamento), metterebbe un freno non indifferente. Infatti la stessa legge andrebbe a modificare l’art.93 del Cds nel seguente modo: il comma 1-bis. reciterebbe “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”.

L’1ter, invece, reciterebbe: ”Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente”.

L’1quater infine affermerebbe:” Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;

 

il comma 7 invece verrebbe modificato nel seguente modo: “7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.

7ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”

Alcune modifiche riguarderebbe anche l’art.132 che reciterebbe: “al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213”;

c)all’articolo 196, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.” 

 

In sostanza la nuova Legge specifica che se il veicolo è in leasing, a noleggio o concesso in comodato ad un residente in Italia da parte di un’impresa europea che non abbia una sede secondaria effettiva in Italia, la circolazione è ammessa se a bordo c’è un documento sottoscritto da quell’impresa che attesti data del contratto e durata e della disponibilità del veicolo. Se quel documento manca, la responsabilità va al conducente; il quale deve pagare una multa da 250 a 1.000 euro (nuovo comma 7-ter). Ha poi 30 giorni di tempo per presentare il documento.

Se non lo fa, scatta il fermo amministrativo del veicolo. Se il conducente non presenta il documento entro i successivi 60 giorni, il veicolo gli viene riconsegnato ma dovrà pagare un’ulteriore multa, ma da 705 a 3.526 euro (articoli 214 e 94 comma 3). Quando si viene fermati e viene accertata l’irregolarità, il comma 1-quater obbliga l’intestatario del veicolo con targa straniera a consegnare targhe e carta di circolazione e a richiedere il rilascio di un foglio di via con relativa targa per condurre il veicolo fuori confine. Oppure deve procedere all’immatricolazione in Italia. In ogni caso, deve pagare le relative multe.