CQC merci rilasciate per documentazione in scadenza il 9/9/16: cosa fare se non hai ancora ricevuto il documento aggiornato
CQC merci rilasciate per documentazione in scadenza il 9/9/16: cosa fare se non hai ancora ricevuto il documento aggiornato
Se hai frequentato il corso di rinnovo in prossimità della scadenza potresti non aver ancora ricevuto il nuovo documento aggiornato: scopri come evitare le sanzioni, e quali documenti esibire, nell’attesa di riceverlo
Tutte le CQC merci conseguite per documentazione sono scadute lo scorso 9 settembre 2016, costringendo gli autotrasportatori titolari a frequentare un corso di formazione periodica per ottenere il rinnovo della loro CQC. Questi autotrasportatori si dividono in due categorie, tu in quale ti identifichi?
1) Ho frequentato il corso qualche mese fa
Chi fa parte del primo gruppo avrà di certo già ricevuto il documento aggiornato, ovvero la cosiddetta card ‘Patente CQC’. In questo caso è possibile proseguire la propria attività di autotrasporto senza problemi.
2) Ho frequentato il corso in prossimità della scadenza
Chi invece si identifica in questo secondo gruppo, potrebbe non aver ancora ricevuto il documento aggiornato, dato il grande numero di richieste attualmente in gestione dalla Motorizzazione. In questo caso, è importante sapere che:
- Per evitare sanzioni non è sufficiente esibire l’attestato di frequentazione del corso;
- Per evitare sanzioni è necessario esibire, oltre all’attestato di frequentazione del corso, l’istanza di rinnovo di validità presentata alla Motorizzazione e vidimata dalla stessa. In questo modo è possibile circolare esclusivamente in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi oltre la data di scadenza della propria CQC, come confermato dalla circolare 19604: “il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi”.
Le sanzioni
Ti ricordiamo inoltre che è possibile incorrere in una sanzione nel caso:
- che un conducente guidi con la CQC scaduta: ritiro del documento + €108,5/€312 (art. 126 comma 11);
- che un conducente guidi con la CQC ritirata: fermo del veicolo + €2.004/€8.017 (art. 216 c.6).